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Sez. U, Sentenza n. 1398 del 23/02/1990 (Rv. 465501 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465501-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - DECRETO - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - MANCANZA - EFFETTI.*

In tema di declaratoria giudiziale della paternità o maternità naturale, la domanda di merito, che venga proposta prima della conclusione della fase contemplata dall'art. 274 cod. civ., cioè prima della pronuncia di decreto (non più reclamabile) di ammissibilità della Azione, deve essere dichiarata improponibile, senza che rilevi l'eventuale sopravvenienza del decreto stesso, considerando che la definizione della suddetta fase non integra condizione dell'Azione, ossia condizione per l'Esercizio da parte del giudice del potere decisorio, ma configura presupposto processuale, la cui Mancanza si traduce nella carenza della facoltà di chiedere quella declaratoria e di instaurare il relativo procedimento. (Conf 5443/81, mass n 416150; (Conf 6217/80, mass n 409944; (Conf 3441/78, mass n 392900; (contra 7518/87, mass n 455461; (contra 155/75, mass n 373332).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)