Sez. L, Sentenza n. 14622 del 28/12/1999 (Rv. 532555 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Qualifiche affini collocate su contigui livelli di inquadramento - Declaratorie contrattuali basate sulla prevalenza in concreto di uno o altro tipo di mansione - Conseguente accertamento del giudice di merito - Censura basata sul riferimento a disposizioni di carattere generale sullo svolgimento promiscuo di diverse mansioni - Infondatezza - Fattispecie relativa alle qualifiche di assistente e di ausiliario di stazione nelle Ferrovie dello Stato.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
Nel caso in cui le declaratorie del contratto collettivo relative a due qualifiche appartenenti a contigui livelli di inquadramento siano basate sulla prevalenza, nel lavoro concretamente svolto dal lavoratore, di uno o dell'altro di due tipi di mansioni prese in considerazione dalle declaratorie stesse, è priva di fondamento la censura mossa all'accertamento del giudice di merito - la cui decisione sia basata specificamente sull'accertamento della mera saltuarietà dello svolgimento delle mansioni più qualificanti - di avere trascurato disposizioni di carattere generale del contratto collettivo circa la rilevanza, ai fini dell'inquadramento, di mansioni svolte promiscuamente ad altre. (Fattispecie relativa ai profili professionali di assistente di stazione e ausiliario di stazione previsti dal c.c.n.l. per i dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)