Sez. L, Sentenza n. 6230 del 23/06/1998 (Rv. 516693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE | Attribuzione della qualifica - Criteri - Indagine limitata al mero rapporto quantitativo tra le mansioni - Esclusione - Mansione maggiormente qualificante sul piano della responsabilità professionale - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - PROMISCUE
Nell'ipotesi di svolgimento da parte del lavoratore subordinato di mansioni promiscue, la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)