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Sez. 3, Sentenza n. 5140 del 03/04/2003 (Rv. 561772 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Accertamento del giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561772-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

La circostanza che nel nostro ordinamento viga la regola della rilevabilità di ufficio delle eccezioni (derivando la necessità dell'istanza di parte solo dalla esistenza di una eventuale specifica previsione normativa), e il principio, per l'effetto, che la esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito, non esclude, ove sia stata, in sede di merito, tempestivamente e ritualmente eccepita, l'esistenza di un giudicato c.d. esterno, formatosi tra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l'efficacia, che costituisca attività rimessa al giudice del merito l'accertamento del contenuto di tale giudicato e dei suoi limiti. Infatti, non essendo il giudizio di legittimità un giudizio di merito di terzo grado e pacifico risultando che il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno deve, comunque, coordinarsi con le regole fondamentali del contraddittorio e della domanda (non diversamente da quanto si prevede con riguardo al principio di cui all'art. 1421 cod. civ., sulla rilevabilità di ufficio per un contratto o una clausola di questo), è palese che una pronunzia sul contenuto e sui limiti di un giudicato esterno può essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ.. Non si rende, inoltre, possibile sollecitare - essendo i poteri della Corte di cassazione limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito e resta incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)