diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4011 del 09/07/1984 (Rv. 435980 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) - DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCA - CONDIZIONI - LIMITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435980-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) - DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCA - CONDIZIONI - LIMITI - ESCLUSIONE.*

Il potere di revoca del provvedimento ammissivo del giuramento decisorio - esercitabile anche dopo che questo sia stato prestato, ove il giudice si convinca dell'insussistenza delle condizioni per la relativa ammissione - non trova deroga né nell'art. 2738, primo comma, cod. civ. che, pur vietando dopo la prestazione del giuramento all'altra parte di provare il contrario, non impedisce la rivalutazione delle condizioni per l'ammissibilità del giuramento, né, trattandosi di giuramento disposto sull'accordo delle parti, nell'art. 177, terzo comma n. 1, cod. proc. civ. che, nel sancire l'irrevocabilità (salvo accordo delle parti) delle ordinanze emesse sull'accordo delle parti se incidenti su materia di cui queste possono disporre, non si riferisce ai diritti o mezzi istruttori non disponibili dalle parti, come il giuramento decisorio. (V 2882/74, mass n 371314; (V 1801/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 235

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)