Sez. 3, Sentenza n. 2882 del 16/10/1974 (Rv. 371314 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - IRREVOCABILITA - IN GENERE - LIMITI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - INSUSSISTENZA - REVOCA DEL GIURAMENTO - LEGITTIMITA - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO IN VIA SUBORDINATA - SUFFICIENZA DELLE PROVE GIA ACQUISITE - REVOCA DEL GIURAMENTO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - IRREVOCABILITA - IN GENERE - LIMITI - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - INSUSSISTENZA - REVOCA DEL GIURAMENTO - LEGITTIMITA - DEFERIMENTO DEL GIURAMENTO IN VIA SUBORDINATA - SUFFICIENZA DELLE PROVE GIA ACQUISITE - REVOCA DEL GIURAMENTO.*
La disposizione del primo comma dell'art 2738 cod civ se vieta che dopo la prestazione del giuramento l'altra parte possa essere ammessa a provare il contrario, non impedisce la rivalutazione delle condizioni per l'ammissibilita del giuramento e, quindi, la revoca del provvedimento che lo ha disposto qualora si pervenga alla conclusione di escludere la sussistenza di tali condizioni. Allorche, pertanto, il giuramento sia deferito in via subordinata, per l'ipotesi che non siano ritenute determinanti le prove gia acquisite, la revoca e ammessa se quelle prove sono invece ritenute sufficienti alla decisione della lite. (V 886'69, mass n 339254).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 235
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)