diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1109 del 14/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207053 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE | Accoglimento - Erronea sollevazione di conflitto negativo di competenza da parte del collegio giudicante cui appartenga il giudice astenutosi - Sopravvenuta cessazione della causa che aveva determinato l'astensione - Rilevanza sul potere di sostituzione del presidente dell'ufficio giudiziario che abbia accolto la dichiarazione di astensione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207053-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - DICHIARAZIONE

Qualora, dopo l'erronea elevazione di conflitto negativo di competenza, conseguente ad asserita incompatibilità di giudice la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, sia cessata la ragione di incompatibilità per la sopravvenuta morte dell'imputato ricorrente nel procedimento de libertate, il presidente dell'ufficio pronunciatosi positivamente sulla dichiarazione di astensione ha il dovere di tener conto della circostanza in sede di valutazione della necessità di procedere alla sostituzione del giudice astenutosi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)