Sez. 1, Sentenza n. 1527 del 12/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210558 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | A norma degli artt. 11 e 43, comma secondo, cod. proc. pen. - Casi in cui è consentita.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La rimessione del processo ad altro giudice, ai sensi degli artt. 43, comma secondo, e 11 cod. proc. pen. può essere consentita soltanto dopo avere constatato l'assoluta impossibilità della composizione del collegio giudicante mediante il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, in quanto la rimessione è istituto di carattere eccezionale siccome comportante la sottrazione dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)