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Sez. 1, Sentenza n. 2015 del 06/04/1998 Cc. (dep. 18/04/1998) Rv. 210422 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Organo collegiale - Impossibilità di sostituzione di giudice astenuto o ricusato - Rimessione automatica ad altro giudice - Condizioni - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210422-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

L'istituto derogatorio dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 art. 5 bis, Legge 23/12/1996 num. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)