Sez. 1, Sentenza n. 6042 del 14/11/1981 (Rv. 416829 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA PARTE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA PARTE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La conoscenza da parte del creditore dello stato d'insolvenza del debitore, che il curatore del fallimento di quest'ultimo deve provare al fine della revocatoria dei pagamenti, secondo la previsione dello art. 67 comma secondo legge fallimentare, pur dovendo essere effettiva e non meramente potenziale, può essere desunta da elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza stessa da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, in quanto idonei a fornire presunzioni sull'effettiva situazione psicologica del creditore medesimo. (Conf 4182/80, mass n 408055).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)