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Sez. 3, Sentenza n. 8234 del 06/11/1987 (Rv. 455848 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA PARTE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455848-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA DA PARTE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

La conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore, che il curatore del fallimento di questo ultimo deve provare al fine della revocatoria fallimentare secondo la previsione dell'art. 67, comma secondo, della legge fallimentare, deve essere effettiva e non potenziale, la relativa prova deve avere perciò ad oggetto la concreta situazione psicologica del creditore e non la mera conoscibilità oggettiva dello stato d'insolvenza dell'imprenditore, ma può tuttavia fondarsi anche su elementi indiziari, sempreché questi, per i loro requisiti di gravità, precisione e concordanza, siano tali da far desumere la conoscibilità dell'insolvenza del debitore da parte di un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, risultando idonei a far presumere tale effettiva situazione psicologica del creditore medesimo. (V 4182/80, mass n 408055; (V 932/76, mass n 379582; (V 746/72, mass n 356897; (Conf 6042/81, mass n 416829).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)