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Sez. L, Sentenza n. 1256 del 25/01/2016 (Rv. 638313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE | Omesso pagamento di contributi previdenziali - Accertamento incidentale sull'esistenza del rapporto di lavoro - Incapacità a testimoniare del lavoratore - Sussistenza - Interrogatorio libero ex art. 421 c.p.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE

Nel giudizio tra datore di lavoro ed ente previdenziale, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi, qualora sorga contestazione sull'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, sussiste l'incapacità a testimoniare del lavoratore i cui contributi siano stati omessi; ciò non esclude, tuttavia, che il giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., possa interrogarlo liberamente sui fatti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)