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Sez. L, Sentenza n. 3051 del 08/02/2011 (Rv. 615896 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO | Controversia tra ente previdenziale e datore di lavoro per il pagamento di contributi omessi - Capacità di deporre del lavoratore - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615896-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO

Nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 cod. proc. civ. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto. (Fattispecie in cui il lavoratore aveva già transatto la propria lite col datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)