Sez. 5, Sentenza n. 4330 del 26/03/2002 (Rv. 553291 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE | Intervenuto versamento ex art. 58 quarto comma del D.Lgs. n. 633 del 1972 - Successivo accertamento dell'insussistenza della violazione degli obblighi posti dalla disciplina normativa dell'IVA - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - IN GENERE
In tema di violazioni di obblighi posti dalla normativa sull'IVA, l'avvenuto versamento del sesto della pena pecuniaria massima irrogabile, già previsto e disciplinato dall'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto funzionalmente diretto soltanto a prevenire l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della pena pecuniaria, non precludeva al contribuente il diritto di contestare la sussistenza della violazione, ma, anche nel caso di esercizio di un tal diritto, la somma versata non si rendeva ripetibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 58 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)