Sez. 2, Sentenza n. 9891 del 12/11/1996 (Rv. 500495 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Estinzione - Modi.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
Le servitù di uso pubblico non si estinguono per il mancato esercizio in sè, ma o in virtù di apposito provvedimento dell'ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l'esercizio (perdita della cosa, sua alterazione, ecc.), ovvero quando al non uso si accompagnino circostanze incompatibili con il persistere dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)