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Sez. 2, Sentenza n. 9891 del 12/11/1996 (Rv. 500495 - 01)

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Estinzione - Modi.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500495-01

SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO

Le servitù di uso pubblico non si estinguono per il mancato esercizio in sè, ma o in virtù di apposito provvedimento dell'ente pubblico titolare del diritto o per un fatto tale da renderne oggettivamente impossibile l'esercizio (perdita della cosa, sua alterazione, ecc.), ovvero quando al non uso si accompagnino circostanze incompatibili con il persistere dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)