Sez. 2, Sentenza n. 17037 del 03/08/2007 (Rv. 600445 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Servitù di pubblico transito su strada privata del territorio comunale - Titolarità in capo al Comune e non agli utenti - Estinzione - Condizioni.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
Nelle servitù di pubblico transito su una strada privata del territorio comunale, la titolarità del diritto spetta al Comune e non ai singoli utenti della strada; detta servitù, pertanto, può estinguersi sia in virtù di apposito provvedimento dismissivo dell'ente titolare, sia per il verificarsi di un fatto tale da renderne impossibile l'esercizio, sia per il non uso, al quale si accompagnino circostanze incompatibili con l'asservimento del bene privato al pubblico interesse, sia, infine, per un comportamento da parte della P.A. incompatibile con il permanere dell'assoggettamento del fondo all'uso pubblico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1073
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)