Sez. 3, Sentenza n. 265 del 14/01/1998 (Rv. 511535 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Terreni confinanti (art. 7 legge 817 del 1971) - Divisi da strada interpoderale - Assoggettamento al pubblico transito - Presunzione - Condizioni - Appartenenza del diritto reale al Comune - Conseguenze - Estinzione per non uso ventennale - Esclusione - Per volontà del titolare del diritto - Configurabilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell'ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà di esso, anche implicita; pertanto, se i terreni oggetto di retratto agrario sono separati da quelli del retraente da una strada interpoderale, per ritenerli confinanti (art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817) non è sufficiente la mancanza dell'uso ventennale di passaggio su di essa da parte della collettività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1021, Cod. Civ. art. 1026, Cod. Civ. art. 1014, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)