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Sez. 2, Sentenza n. 12476 del 07/07/2004 (Rv. 574270 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al Giudice di Pace - Costituzione delle parti - Modalità ex art. 319 cod.proc.civ. - Prima udienza - Preclusioni - Differimento della prima udienza - Conseguenze - Disponibilità delle preclusioni da parte del giudice - Esclusione - Incompetenza per materia per valore per territorio ex art. 28 cod.proc.civ. - Proponibilità oltre la prima udienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574270-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme in udienza o in cancelleria secondo quanto previsto dall'art. 319 cod.proc.civ., che nella sua attuale formulazione corrisponde letteralmente, salvo il riferimento all'art. 316 in luogo dell'art. 312 cod.proc.civ. per effetto della nuova numerazione degli articoli, all'abrogato art. 314 cod.proc.civ., dal quale era disciplinata la costituzione delle parti nel giudizio dinanzi al pretore e al conciliatore; peraltro, se in relazione alla consentita libertà delle forme, non è sancita alcuna preclusione in relazione agli atti introduttivi, l'art. 320 III.ò cod.proc.civ, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento ad altra della prima udienza. Ne consegue che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod.proc.civ. può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)