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Sez. 3, Sentenza n. 5012 del 08/03/2005 (Rv. 581670 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Udienza di rinvio disposta dal giudice per l'articolazione di mezzi istruttori, in assenza di specifica istanza di parte - Violazione dei principi informatori - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581670-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Non viola i principi informatori del processo il giudice di pace che all'udienza di rinvio fissata per la comparizione delle parti e l'esperimento del tentativo di conciliazione disponga, anche in mancanza di istanza di parte al riguardo, un ulteriore rinvio per consentire alle parti l'articolazione di mezzi istruttori (Nell'affermare il suindicato principio la Corte Cass. ha escluso che la parte avesse nel caso l'onere di far constare a verbale una sua specifica richiesta al riguardo, atteso che il giudice di pace, sentite le parti, si accingeva appunto ad assumere l'adottato provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)