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Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 24/03/2006 (Rv. 587825 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Rilevabilità d'ufficio - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Conseguenze - Scritti conclusivi - Rilievo dell'eccezione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587825-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

A norma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., non può più essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all'illustrazione delle conclusioni già rassegnate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)