Sez. L, Ordinanza n. 17966 del 04/06/2026 (Rv. 679536-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Provvidenze per l’editoria - Art. 37 della l. n. 416 del 1981 - Crisi aziendale - Riconoscimento del beneficio del prepensionamento - Condizioni - Dipendenti in distacco - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di provvidenze per l'editoria, il beneficio del prepensionamento previsto dall'art. 37 della l. n. 416 del 1981, che presuppone l'ammissione alla cassa integrazione salariale straordinaria nel rispetto dei limiti numerici e degli accordi collettivi raggiunti, spetta anche ai dipendenti che al momento dell'ammissione operino presso altra impresa in regime di distacco, in quanto quest'ultimo rappresenta fenomeno organizzativo interno che non incide sulla titolarità del rapporto di lavoro, che permane in capo alla distaccante ed è compatibile con il collocamento del lavoratore distaccato in integrazione salariale straordinaria.
Legge 05/08/1981 num. 416 art. 37, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Costituzione art. 41, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)