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Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30/05/1975 (Rv. 375972 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE DI QUELLA DEL RAPPRESENTATO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (CITAZIONE PERSONALE IN APPELLO DEL RAPPRESENTATO, COSTITUITOSI IN PRIMO GRADO PER MEZZO DI PROCURATORE GENERALE).*
Stato
decisa il 1975-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375972-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE DI QUELLA DEL RAPPRESENTATO - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE (CITAZIONE PERSONALE IN APPELLO DEL RAPPRESENTATO, COSTITUITOSI IN PRIMO GRADO PER MEZZO DI PROCURATORE GENERALE).*

Per effetto della rappresentanza (negoziale o processuale) e conferita al rappresentante non una legittimazione (negoziale o processuale) escludente quella originaria del rappresentato, ma una legittimazione di secondo grado, contingente, la quale, per essere propria del rappresentante, non puo assorbire ne rendere superflua l'originaria posizione di Competenza del soggetto titolare degli interessi dedotti, posizione che giustifica la legittimazione sia di primo che di secondo grado. (in base a tali principi, la SC non ha ravvisato motivi di nullita nella circostanza che l'atto di appello aveva evocato in giudizio personalmente l'appellato, costituitosi in primo grado in persona di procuratore generale, e, a seguito della Costituzione del detto procuratore, nella qualita, anche nel procedimento d'appello, la sentenza di secondo grado era stata pronunciata nei confronti dello appellato in persona del suo procuratore generale). (V 717/66, mass n 321442; 364/62, mass n 250556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)