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Sez. 2, Sentenza n. 5960 del 03/11/1988 (Rv. 460405 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE GENERALE - NOTIFICA AD ISTANZA DELLA PARTE DELLA SENTENZA - ELEZIONE DI DOMICILIO - NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL DOMICILIATARIO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460405-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - PARTE COSTITUITA A MEZZO DI PROCURATORE GENERALE - NOTIFICA AD ISTANZA DELLA PARTE DELLA SENTENZA - ELEZIONE DI DOMICILIO - NOTIFICA DELLA IMPUGNAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL DOMICILIATARIO - VALIDITÀ.*

Dal principio secondo cui parte sostanziale nel giudizio è il rappresentato e non il rappresentante, talché il rappresentato può sempre costituirsi nel giudizio in luogo del rappresentante senza che si abbia immutazione delle parti, consegue che qualora una parte si sia costituita in giudizio a mezzo di un procuratore generale ma successivamente abbia fatto notificare, a sua istanza e con personale elezione di domicilio, la sentenza alle altre parti, l'appello da queste ultime proposto è validamente notificato a detta parte presso il domiciliatario, poiché agendo in luogo del procuratore essa manifesta esplicitamente la volontà di togliere al rappresentante i poteri conferitigli per il diretto Esercizio dell'Azione giudiziale. (V 6918/83, mass n 431574; (V 615/77, mass n 384172; (V 2193/75, mass n 375972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)