Sez. 2, Sentenza n. 10590 del 01/07/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211659 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità anche agli atti relativi all'accertamento della costituzione delle parti ed alla dichiarazione di contumacia - Esclusione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE
Il principio dell'immutabilità del giudice concerne l'"iter" del processo che si dispiega dal momento dell'apertura del dibattimento fino alla deliberazione della sentenza, dovendo la decisione conclusiva essere necessariamente adottata dal medesimo giudice che ha proceduto all'acquisizione delle prove ed ha risolto le questioni inerenti all'oggetto del giudizio, ma non riguarda il compimento degli atti precedenti, fra i quali quelli relativi all'accertamento della regolare costituzione delle parti e la dichiarazione di contumacia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)