Sez. 3, Sentenza n. 18856 del 11/03/2003 Ud. (dep. 22/04/2003) Rv. 224911 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Giudice deliberante diverso da quello che abbia soltanto dichiarato la contumacia dell'imputato - Nullità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
La nullità prevista dall'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non può essere ravvisata nella deliberazione della sentenza da parte di un giudice diverso da quello che ha dichiarato la contumacia dell'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)