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Sez. 3, Sentenza n. 6868 del 22/05/1997 Ud. (dep. 14/07/1997) Rv. 208950 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Giudice deliberante diverso da quello che abbia soltanto dichiarato la contumacia dell'imputato - Nullità di cui al comma 2 dell'art. 525 cod.proc.pen. - Insussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208950-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ

Ove il giudice che abbia deliberato la decisione sia diverso da quello che abbia soltanto dichiarato la contumacia dell'imputato, non è ravvisabile la nullità prevista dall'art. 525 comma 2 cod. proc.pen.. Infatti, non è violato il principio dell'immutabilità del giudice sancito dalla norma indicata quando la sentenza sia deliberata dal giudice che abbia partecipato interamente al dibattimento, procedendo, cioè, alle acquisizioni probatorie, alle risoluzioni di questioni incidentali ed alle decisioni inerenti l'oggetto del giudizio: non rientrano in tali attività gli atti introduttivi del giudizio, concernenti il controllo della regolare costituzione delle parti e l'eventuale dichiarazione di contumacia, poiché il dibattimento inizia con la dichiarazione di apertura, che è successiva a tali atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)