Sez. 5, Sentenza n. 2515 del 11/01/1984 Ud. (dep. 20/03/1984) Rv. 163219 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - APPELLO DELLE ALTRE PARTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - APPELLO DELLE ALTRE PARTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONE.*
Nell'ipotesi in cui avverso sentenza di proscioglimento di primo grado sia stato interposto ricorso per Cassazione dalla parte civile e appello dall'imputato o dal pubblico ministero, il ricorso medesimo non si converte in appello, ma è inammissibile, poiché la parte civile può partecipare per tutelare i suoi interessi, al giudizio di gravame, instaurato dalle altre parti. Peraltro, poiché l'appello può essere rimosso attraverso la rinuncia della parte impugnante o l'omessa presentazione dei motivi si deve ritenere da un lato che l'inammissibilità del ricorso sia condizionata alla mancata rimozione dell'appello e dall'altro che la verifica dell'inammissibilità predetta debba essere compiuta allo esito del giudizio di appello. (Conf mass n 159918; (Conf mass n 159600; (Conf mass n 158867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)