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Sez. 5, Sentenza n. 4132 del 23/02/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158867 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA APPELLABILE DA UNA PARTE E RICORRIBILE DALL'ALTRA - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158867-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - SENTENZA APPELLABILE DA UNA PARTE E RICORRIBILE DALL'ALTRA - CONVERSIONE DEL RICORSO IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

In virtù di un principio desumibile dalla disposizione dell'art. 514 cod. proc. pen., interpretata estensivamente, il ricorso per Cassazione si converte di diritto in appello per tutte le parti, qualora una di esse si sia avvalsa di questo mezzo di impugnazione, che per legge le competa, ancorché il ricorso sia stato presentato successivamente e l'appello sia inammissibile per rinuncia o altra causa sopravvenuta. (nella specie le parti civili avevano proposto ricorso per Cassazione e il pubblico ministero appello, al quale aveva poi rinunciato). (Conf mass n 146573, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 514

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)