Sez. 5, Sentenza n. 2377 del 22/11/1989 Ud. (dep. 19/02/1990) Rv. 183402 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO INAMMISSIBILE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CONVERSIONE IN APPELLO - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CONCORSO E CONVERSIONE DELLE IMPUGNAZIONI - APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO INAMMISSIBILE PER CAUSA SOPRAVVENUTA - RICORSO DELLA PARTE CIVILE - CONVERSIONE IN APPELLO - LEGITTIMITÀ.*
Allorché una sentenza sia appellabile da alcune parti e ricorribile da altre, e ciascuna di esse si sia avvalsa del mezzo di impugnazione consentitole, il ricorso per Cassazione si converte "ope legis" in appello, attribuendo al giudice di secondo grado il potere-dovere del riesame - sia pure nei limiti dei motivi rispettivamente dedotti da ciascuna parte - a salvaguardia del principio dell'unicità dell'impugnazione. (nella specie è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che, avendo dichiarato inammissibile per genericità dei motivi l'appello del P.m. avverso sentenza assolutoria aveva accolto il ricorso per Cassazione della parte civile, legittimamente convertitosi in appello, dato il carattere non originario della inammissibilità del gravame del P.m. e la conseguente devoluzione della regiudicanda al giudice di secondo grado). (V mass n 163219; (V mass n 158867; (Conf mass n 179198; (Conf mass n 178472; (Conf mass n 176617; (Conf mass n 168653; (Conf mass n 167169).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 514
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)