diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 496 del 27/02/1990 Cc. (dep. 21/03/1990) Rv. 183784 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA - INVITO A COMPARIRE - CONTENUTO CARENTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183784-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA - INVITO A COMPARIRE - CONTENUTO CARENTE - CONSEGUENZE.*

L'invito di cui all'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, in quanto strumento analogo al decreto di citazione nel giudizio ordinario, deve porre il proposto in condizione di esercitare il diritto di difesa e pertanto deve contenere l'indicazione degli elementi di fatto che giustificano la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione. Ne consegue che l'omessa indicazione di tali elementi integra un'ipotesi di nullità assoluta del provvedimento applicativo della misura, a meno che non risulti che il proposto abbia avuto "aliunde" la completa conoscenza dei fatti posti a base della richiesta. (nella specie la suprema Corte ha rigettato il ricorso sul rilievo che, per quanto l'invito fosse carente, tuttavia il difensore del proposto aveva richiesto ed ottenuto un rinvio del procedimento per estrarre copia degli Atti). (Conf mass n 171478; (Conf mass n 171477).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)