diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 11/11/1985 Cc. (dep. 31/12/1985) Rv. 171477 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE - FONDAMENTO NORMATIVO E CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1985-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171477-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI CONTESTAZIONE - FONDAMENTO NORMATIVO E CONTENUTO.*

L'Obbligo della contestazione nel campo delle misure di prevenzione non è soddisfatto con la comunicazione all'interessato dell'udienza in cui sarà discussa la proposta, con l'avviso a comparire e con l'indicazione della misura di cui si chiede l'applicazione. Invero l'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 sancisce, fra lo altro, al secondo comma, che il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del P.m. e dell'interessato "osservando, in quanto applicabili, le Disposizioni degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale", orbene, l'invito previsto nell'art. 636 cod. proc. pen. è equiparabile all'atto di contestazione dell'accusa nel processo ordinario solo se è accompagnato dall'indicazione degli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura di sicurezza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)