Sez. 1, Sentenza n. 2773 del 11/11/1985 Cc. (dep. 31/12/1985) Rv. 171478 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - NECESSITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - PRECISAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO - NECESSITÀ.*
Nel procedimento di prevenzione, l'invito a comparire dinanzi al tribunale in camera di consiglio di cui all'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può limitarsi ad indicare la misura di prevenzione di cui è stata proposta l'applicazione, ma deve precisare gli elementi di fatto sui quali verterà il giudizio del tribunale, sia pure in quella Forma schematica, giustificata dalla circostanza che le misure di prevenzione sono collegate non al verificarsi di fatti singolarmente determinati, ma ad un complesso di comportamenti che costituiscono una condotta assunta dal legislatore come indice di pericolosità sociale e rientrante in una o più delle previsioni di cui all'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e all'art. 1 legge 31 maggio 1965, n. 575.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)