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Sez. L, Sentenza n. 12649 del 08/07/2004 (Rv. 574372 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione degli addebiti - Differimento in pendenza del processo penale - Legittimità - Conclusione di questo con sentenza di patteggiamento - Necessità del datore di lavoro di compiere un'autonoma valutazione - Sussistenza - Tempestività della contestazione - Necessità di tener conto della complessità della struttura preposta ad intraprendere l'azione disciplinare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574372-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In materia di licenziamento disciplinare, premesso che è legittima la sospensione del procedimento disciplinare per la durata del processo penale, se questo viene definito con una sentenza di patteggiamento, non contenente alcun accertamento sui fatti oggetto della contestazione, il datore di lavoro è tenuto a compiere una autonoma valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla contestazione disciplinare, escludendosi che il provvedimento disciplinare possa conseguire automaticamente alla conclusione del procedimento penale, e dovendosi tener in conto, ai fini della valutazione della tempestività della contestazione, anche la complessità della struttura che deve compiere la valutazione medesima (nel caso di specie, una direzione regionale dell'ente poste italiane).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)