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Sez. L, Sentenza n. 1431 del 11/02/1998 (Rv. 512504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione degli addebiti - Differimento in pendenza di processo penale e conseguente sospensione cautelare del lavoratore - Violazione del principio di tempestività della contestazione - Insussistenza - Rinuncia del datore di lavoro alla adozione di licenziamento disciplinare - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI

Nell'ipotesi in cui venga disposta dal datore di lavoro, in base alle previsioni del contratto collettivo, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a processo penale, con differimento anche della definitiva contestazione degli addebiti ai fini del procedimento disciplinare, non sussiste violazione del principio di immediatezza della contestazione, che ha carattere relativo e va coordinato con le esigenze di accertamento del fatto, né è ravvisabile una rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recedere dal rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)