Sez. L, Sentenza n. 1431 del 11/02/1998 (Rv. 512504 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Contestazione degli addebiti - Differimento in pendenza di processo penale e conseguente sospensione cautelare del lavoratore - Violazione del principio di tempestività della contestazione - Insussistenza - Rinuncia del datore di lavoro alla adozione di licenziamento disciplinare - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
Nell'ipotesi in cui venga disposta dal datore di lavoro, in base alle previsioni del contratto collettivo, la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a processo penale, con differimento anche della definitiva contestazione degli addebiti ai fini del procedimento disciplinare, non sussiste violazione del principio di immediatezza della contestazione, che ha carattere relativo e va coordinato con le esigenze di accertamento del fatto, né è ravvisabile una rinuncia del datore di lavoro alla facoltà di recedere dal rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)