Sez. L, Sentenza n. 13190 del 09/09/2003 (Rv. 566694 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Requisito della immediatezza - Portata - Applicazione ragionevolmente elastica - Ammissibilità - Limiti - Valutazione della non tempestività della contestazione alla luce degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, la contestazione deve avvenire in immediata connessione temporale con il fatto; il requisito della immediatezza deve essere interpretato con ragionevole elasticità, il che comporta che il giudice deve applicare il suddetto principio esaminando il comportamento del datore di lavoro alla stregua degli artt. 1375 e 1175 cod. civ., e può dallo stesso discostarsi eccezionalmente, indicando correttamente le ragioni che lo hanno indotto a non ritenere illegittima una contestazione fatta non a ridosso immediato dell'infrazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato illegittimo, per violazione del principio della immediatezza, un licenziamento intimato a circa tre anni dai fatti oggetto di contestazione, ritenendo irrilevante l'intervenuto spostamento della lavoratrice ad un ufficio vicino a quello nel quale si era verificata l'infrazione contestata, non utilmente invocabile la complessità dell'organizzazione aziendale, e non giustificabile il lungo lasso di tempo con la pendenza di un procedimento penale per il medesimo fatto oggetto di contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)