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Sez. 5, Sentenza n. 15705 del 03/07/2009 (Rv. 609082 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Trasferimento di titoli al portatore senza intermediari abilitati - Art. 5 del d.l. n. 143 del 1991 - Abrogazione ad opera dell'art. 64, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 - Reintroduzione ad opera dell'art. 49, comma primo, del medesimo d.lgs. - "Abolitio criminis" - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Principio di retroattività della legge più favorevole - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609082-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme valutarie, e con riferimento al trasferimento di titoli al portatore posto in essere senza il tramite di intermediari abilitati, l'abrogazione dell'intero capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197), disposta dall'art. 64, lett. a), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, non ha comportato l'abolizione dell'illecito, punito dall'art. 5 del decreto-legge cit., il quale è stato contestualmente reintrodotto dall'art. 49, comma primo, del medesimo d.lgs. (poi modificato dall'art. 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), con la fissazione di una nuova soglia minima del valore trasferito e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio minimo, non previsto dalla disposizione originaria. Pertanto, non essendo configurabile una "abolitio criminis", trova applicazione il principio del "favor rei", previsto dall'art. 23-bis, comma terzo, del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (introdotto dall'art. 1, comma secondo, della legge 7 novembre 2000, n. 326), applicabile, anche d'ufficio e in sede di legittimità, nei giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo, con la conseguenza che il giudice di merito deve valutare l'eventuale applicabilità della norma sanzionatoria sopravvenuta, se più favorevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 5, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 32, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 49, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 58, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)