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Sez. 3, Sentenza n. 5975 del 23/04/2001 (Rv. 546259 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Norme sanzionatrici in materia valutaria - Norma successiva che esclude che il fatto possa qualificarsi come violazione amministrativa - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546259-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

La norma dell'art. 23 bis del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, nel testo inserito dall'art. 1 della legge 7 novembre 2000, n. 326, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia già stata irrogata con provvedimento definitivo", trova applicazione nel giudizio di cassazione come "ius superveniens" (nel caso di specie, la Cassazione ha applicato la norma in questione, ritenendo che le infrazioni contestate non costituivano violazioni punibili per effetto del D.M. 27 aprile 1990 sulla liberalizzazione valutaria e che conseguentemente non era applicabile la sanzione amministrativa valutaria; ha quindi cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha annullato il decreto - ingiunzione impugnato).

Riferimenti normativi: DPR 31/03/1988 num. 148 art. 23 bis, Legge 07/11/2000 num. 326 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)