Sez. U, Sentenza n. 1325 del 24/05/1966 (Rv. 322632 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DEFINIZIONE - AUTOMOBIL CLUBS PROVINCIALI - CARATTERE ECONOMICO - ESCLUSIONE.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DEFINIZIONE - AUTOMOBIL CLUBS PROVINCIALI - CARATTERE ECONOMICO - ESCLUSIONE.*
L'ente pubblico puo essere qualificato economico - con conseguente disciplina di diritto privato dei rapporti d'impiego e di lavoro dei dipendenti - solo nel caso in cui l'attivita da esso svolta si concreti in un, attivita produttiva di beni o di servizi, che lo ponga sullo stesso piano, in regime di concorrenza effettiva o potenziale, degli imprenditori privati esercenti attivita analoghe e si riveli, altresi, organizzata quale semplice mezzo per conseguire un fine speculativo e non quale mezzo necessario per la diretta ed immediata realizzazione di un fine pubblicistico. Gli Automobil clubs provinciali sono enti pubblici a carattere non economico. Non puo ritenersi sufficiente per il riconoscimento della natura privatistica del rapporto di impiego o di lavoro, la aderenza della prestazione d'opera ad una singola attivita che, pur essendo prevalentemente economica ed esercitabile in regime di concorrenza, sia in effetti priva di qualsiasi autonomia, in quanto si inserisca, come attivita accessoria, nel quadro dell'organizzazione predisposta dall'ente pubblico per il conseguimento dei suoi fini istituzionali e costituisca soltanto un mezzo per provvedere, insieme ad altre entrate, alle spese di Esercizio dell'ente stesso. -nella specie e stato ritenuto che la gestione delle stazioni di rifornimento carburanti costituisce un aspetto soltanto secondario e marginale dell'attivita pubblicistica degli automobili clubs, che si pone in rapporto di stretta ed inscindibile aderenza con le finalita pubbliche dell'a.C.i., per la sua positiva incidenza sulla circolazione stradale e sugli interessi generali dell'automobilismo e per la finale destinazione dei proventi del servizio, ex artt.28 e 59 dello statuto, al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente gestore-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)