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Sez. U, Sentenza n. 2485 del 21/06/1975 (Rv. 376387 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - AUTOMOBILE CLUBS PROVINCIALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1975-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376387-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - AUTOMOBILE CLUBS PROVINCIALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE AI RAPPORTI D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'automobile Club d'Italia, cosi come gli automobile clubs provinciali, e ente di diritto pubblico a carattere non economico e pertanto le controversie relative a rapporti d'impiego con esso intercorrenti rientrano nella Competenza del giudice amministrativo: a tal fine non rileva l'eventuale inerenza della prestazione d'opera ad un'attivita che, pur esplicandosi secondo schemi privatistici e concorrenziali, sia in effetti priva di qualsiasi caratterizzazione autonoma perche inserita - in un rapporto di accessorieta - nel quadro organizzativo dell'ente pubblico in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, in quanto essa costituisce strumento della provvista dei relativi mezzi finanziari. (V 2899/73, mass n 366527; 1325/66, mass n 322632).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)