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Sez. 1, Sentenza n. 5069 del 22/07/1983 (Rv. 429928 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DEI BENI PREVISTA DAL CODICE DI RITO PER L'ESECUZIONE FORZATA - APPLICABILITÀ ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429928-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DEI BENI PREVISTA DAL CODICE DI RITO PER L'ESECUZIONE FORZATA - APPLICABILITÀ ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESCLUSIONE.*

Nella procedura fallimentare non è applicabile l'istituto dell'assegnazione dei beni, di cui alla disciplina dell'esecuzione forzata contenuta nel codice di rito, ostandovi - oltre il sistema di liquidazione dell'attivo delineato dalla legge fallimentare, il quale tende alla trasformazione in danaro dei beni del fallito per il successivo riparto tra i creditori - la compiutezza della normativa fallimentare sulle vendite, escludente il ricorso all'analogia, ed il principio della par condicio creditorum, che sarebbe violato dalla preferenza accordata al creditore assegnatario, nonché, per la cosiddetta assegnazione-vendita, la sua incompatibilità con la struttura del fallimento, che per la liquidazione degli immobili del fallito prevede un formalismo più intenso rispetto a quello richiesto dal codice di rito. (V 58/79, mass n 396081; (V 2209/68, mass n 334429).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 505, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 588, Cod. Proc. Civ. art. 589, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)