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Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 03/07/1968 (Rv. 334429 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE- APPLICAZIONE - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONI NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESTREMI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IMPUGNAZIONI - RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334429-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE- APPLICAZIONE - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONI NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - ESTREMI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IMPUGNAZIONI - RECLAMO AL TRIBUNALE FALLIMENTARE.*

L'opposizione all'esecuzione e quella agli Atti esecutivi non trovano applicazione nella procedura fallimentare, con la quale sono incompatibili, mancando nel processo concorsuale, a differenza di quanto avviene nel processo esecutivo singolare, un creditore istante cui possa contestarsi il diritto a procedere all'esecuzione ovvero la regolarita formale del titolo esecutivo, dal precetto e dai singoli Atti di esecuzione e perche, in seno alla regolamentazione della procedura fallimentare esiste un apposito completo ed organico sistema di impugnazioni. Fanno parte di tale sistema la opposizione alla sentenza dichiarativa, quelle in materia di accertamento del passivo e dei diritti immobiliari dei terzi ed i reclami davanti al tribunale fallimentare contro i provvedimenti del giudice delegato, tanto se emessi nell'Esercizio delle sue funzioni amministrative, quanto se costituenti esplicazione di vere e proprie funzioni giurisdizionali assegnategli dalla legge, fra le quali si annoverano quelle esplicate ai fini della liquidazione dell'attivo, in veste di giudice dell'esecuzione (artt 23 e 26 legge fallimentare).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)