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Sez. 1, Sentenza n. 58 del 06/01/1979 (Rv. 396081 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA - A TRATTATIVE PRIVATE - DIVIETO - AUTORIZZAZIONE DI TALE MODALITA - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396081-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA - A TRATTATIVE PRIVATE - DIVIETO - AUTORIZZAZIONE DI TALE MODALITA - ILLEGITTIMITA.*

Ai sensi dell'art 108 RD 16 marzo 1942, n 267, nella procedura fallimentare l'alienazione degli immobili non puo avvenire che nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, culminante nel decreto di trasferimento e non consente la vendita a trattative private, ed e pertanto illegittimo il provvedimento del giudice delegato che l'autorizza. (V 3184/75, mass nn 377293, 377294 e 377295; (V 303/66, mass n 320588).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)