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Sez. 2, Sentenza n. 3442 del 08/11/1974 (Rv. 371962 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - PROVA - CLANDESTINITA - VIOLENZA - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - PROVA AUTOMATICA DELL'ANIMUS SPOLIANDI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371962-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI - PROVA - CLANDESTINITA - VIOLENZA - ACCERTAMENTO - CONSEGUENZE - PROVA AUTOMATICA DELL'ANIMUS SPOLIANDI - SUSSISTENZA.*

Perche si possa agire a difesa del possesso con l'Azione di reintegrazione, e necessario che vi sia stata privazione totale o parziale, in maniera violenta od occulta, del possesso della cosa (elemento obbiettivo) e che colui che ha operato tale privazione abbia agito contro la volonta manifesta o presunta del possessore (elemento soggettivo). Peraltro, una volta che sia stato accertato che la privazione del possesso e stata effettuata con violenza o clandestinita, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi che e in re ipsa, perche la violenza e la clandestinita implicano la consapevolezza di agire contro la volonta, manifesta o presunta, del possessore o del detentore della cosa. (Conf 1281'73, mass n 363872; 3007'72, mass n 360767).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)