Sez. 1, Sentenza n. 212 del 28/01/1972 (Rv. 356006 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO GARANTITO DA CESSIONE DI CREDITO - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELLO ZERO VIRGOLA CINQUANTA PER CENTO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO GARANTITO DA CESSIONE DI CREDITO - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DELLO ZERO VIRGOLA CINQUANTA PER CENTO DELL'IMPOSTA - CONDIZIONI.*
Anche per l'applicabilita dell'aliquota dello zero, cinquanta per cento prevista dalla lettera b) dell'art 4 della tariffa all a della legge di registro, nel testo modificato dalla legge 4 aprile 1953, n 261, insieme al requisito soggettivo indicato da tale norma, deve concorrere altresi il requisito obbiettivo prescritto dalla nota, che integra la norma stessa; e, cioe, necessario che l'atto indichi specificamente le operazioni per cui e stipulata e che l'efficacia della cessione non sia estesa ad operazioni diverse da quelle cosi indicate. (Conf 203'72; 2421'70, mass n 348669).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)