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Sez. U, Sentenza n. 2471 del 03/10/1973 (Rv. 365887 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI GARANTITI DA CESSIONI DI CREDITO - APPLICABILITA RISPETTIVA DELL'ALIQUOTA DELLO ZERO CINQUANTA PER CENTO E DI QUELLA DELLO ZERO VENTICINQUE PER CENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365887-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTI GARANTITI DA CESSIONI DI CREDITO - APPLICABILITA RISPETTIVA DELL'ALIQUOTA DELLO ZERO CINQUANTA PER CENTO E DI QUELLA DELLO ZERO VENTICINQUE PER CENTO - CONDIZIONI.*

Ai fini dell'applicabilita delle agevolazioni previste dalle lettere b) e C) degli articoli 4 e 28 della tariffa all a alla legge di registro approvata con RD 30 dicembre 1923, n 3269 - come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge 4 aprile 1953, n 261 - la nota apposta in calce al citato art 4, pur essendo unica per entrambe le ipotesi, assume tuttavia un diverso significato, a seconda che si tratti dell'una o dell'altra delle ipotesi stesse. Poiche l'aliquota dello zero cinquanta per cento (lett 'b') e ancorata dalla legge al criterio soggettivo consistente nella qualita delle parti (che devono essere, rispettivamente, un istituto di credito compreso tra quelli indicati nel RDL 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, e un'impresa commerciale o industriale), il divieto di estendere l'efficacia della cessione anche ad altre operazioni, sancito nell'ultima parte della predetta nota, va inteso nel senso che l'agevolazione non spetta se il finanziamento e la cessione si riferiscono, anche parzialmente, a soggetti sprovvisti delle indicate qualita, mentre per godere del beneficio e richiesto, senza alcun'altra limitazione, che i contraenti abbiano tali qualita e che gli effetti dei due negozi restino ad essi circoscritti. Nell'ipotesi dell'aliquota dello zero venticinque per cento (lett 'C'), essendo l'agevolazione concessa perche la cessione garantisce un finanziamento diretto a fornire il denaro necessario per adempiere una prestazione dovuta alla pubblica amministrazione (generalmente in base a contratto di somministrazione o di appalto), essa perderebbe la sua ragion d'essere se non fosse collegata e circoscritta al detto finanziamento. Per tale ipotesi la nota significa, quindi, che l'agevolazione - stabilita in vista del criterio oggettivo dell'esclusivo e rigoroso collegamento tra la cessione e lo specifico atto di finanziamento cui essa si riferisce - non spetta se vi e la possibilita che la efficacia della cessione medesima sia estesa anche ad altre operazioni. (Conf sulla seconda parte 760/71, mass n 350579; (contra sulla prima parte 212/72, mass n 356006).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 CORTE COST., Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)