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Sez. 4, Sentenza n. 7363 del 28/06/1996 Ud. (dep. 22/07/1996) Rv. 205829 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Assistente ospedaliero - Poteri e doveri - Condotta esente da colpa - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205829-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE

L'assistente ospedaliero collabora con il primario e con gli aiuti nei loro compiti, deve seguire le direttive organizzative dei superiori, ha la responsabilità degli ammalati a lui affidati e provvede direttamente nei casi di urgenza. Egli, nella qualità di collaboratore del primario e degli aiuti, non è tenuto, nella cura dei malati, ad un pedissequo ed acritico atteggiamento di sudditanza verso gli altri sanitari perché, qualora ravvisi elementi di sospetto percepiti o percepibili con la necessaria diligenza e perizia, ha il dovere di segnalarli e di esprimere il proprio dissenso e, solo a fronte di tale condotta, potrà rimanere esente da responsabilità se il superiore gerarchico non ritenga di condividere il suo atteggiamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)