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Sez. 3, Sentenza n. 43828 del 29/09/2015 Cc. (dep. 30/10/2015) Rv. 265260 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Colpa professionale - Intervento chirurgico effettuato dal primario - Responsabilità del secondo operatore - Esclusione - Condizioni - Dissenso rispetto alle scelte effettuate dal primo operatore - Necessità - Forme di manifestazione.
Stato
decisa il 2015-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265260-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di colpa medica, il medico componente della équipe chirurgica in posizione di secondo operatore che non condivide le scelte del primario adottate nel corso dell'intervento operatorio, ha l'obbligo, per esimersi da responsabilità, di manifestare espressamente il proprio dissenso, senza che tuttavia siano necessarie particolari forme di esternazione dello stesso. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la valutazione relativa alla idoneità della forma di dissenso impiegata ad escludere la responsabilità penale deve essere compiuta avendo riguardo al contesto in cui questa opinione è stata resa manifesta, dovendo necessariamente distinguersi tra la situazione in cui si procede a scelte puramente terapeutiche a quella di tipo operatorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 20/12/1979 num. 761 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)