Sez. 4, Sentenza n. 556 del 17/11/1999 Ud. (dep. 18/01/2000) Rv. 215443 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Medici operanti in struttura pubblica - Primario, aiuto, assistente - Poteri e responsabilità - Individuazione.
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Dal tenore delle disposizioni dei commi terzo, quinto e sesto dell' art. 63 d.p.r.20 dicembre 1979 n.761 relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, deriva che la posizione dell'assistente ospedaliero non è affatto quella di un mero esecutore di ordini; in particolare, laddove primario e assistente condividono le scelte terapeutiche effettuate, entrambi ne assumono la responsabilità, mentre nel caso in cui l'assistente (o l'aiuto) non condivide le scelte terapeutiche del primario, che non ha esercitato il potere di avocazione previsto dal comma sesto cit., è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso; diversamente potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)