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Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 03/04/1990 (Rv. 466367 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466367-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - TARDIVA COSTITUZIONE DELL'OPPONENTE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ DI UFFICIO.*

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva Costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata Costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione, con la conseguenza che l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione ed indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine. Detta improcedibilità dell'opposizione, con la conseguente efficacia di giudicato (interno) acquistata dal decreto ingiuntivo, deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla Competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione, ed anche d'ufficio, dal giudice e, quindi, pure dalla Corte di Cassazione, che, in tal caso, provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'Azione non poteva essere più proseguita. (V 4647/87, mass n 453314, sulla prima parte; (V 1375/80, mass n 404903, sulla prima parte; (V 3286/71, mass n 354756, sulla prima parte; (V 311/71, mass n 349811, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)