Sez. 1, Sentenza n. 10116 del 26/05/2004 (Rv. 573143 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata o tardiva costituzione dell'opponente - Equiparazione - Effetti - Improcedibilità dell'opposizione - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. - Esclusione - Mancata pronuncia di esecutorietà del decreto ingiuntivo - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che la mancata costituzione dell'opponente - equiparata a quella tardiva - comporta la improcedibilità dell'opposizione, ne consegue che l'opponente non costituito non può utilmente riassumere il giudizio, ai sensi degli artt. 171 e 307 cod. proc. civ., ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)